E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 570 del 20 giugno 2022 “Disciplina transitoria Classe LM-13 – Farmacia e farmacia industriale”, in attuazione dell’articolo 6 “Disposizioni transitorie e finali” della Legge 8 novembre 2021, n. 163 sui titoli universitari abilitanti
Il Decreto individua modalità semplificate di svolgimento dell’esame di Stato per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica - classe 14/S Farmacia e farmacia industriale in base all’ordinamento previgente, o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, ovvero coloro che hanno conseguito o conseguono all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo. L’esame semplificato si sostanzia nello svolgimento di un’unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del candidato, nonché le nozioni, le competenze e le abilità riguardanti il profilo professionale del farmacista, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
- deontologia professionale;
- conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico;
- somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali;
- prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
- informazione ed educazione sanitaria della popolazione;
- gestione imprenditoriale della farmacia nonché tutti i servizi previsti dalla normativa vigente.
La prova è valutata con una votazione espressa in centesimi. L’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100. La commissione giudicatrice dell’esame di Stato, nominata con decreto rettorale, ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dall’ateneo, uno dei quali ha funzione di Presidente della commissione, e, per l’altra metà, farmacisti designati dall’Ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l’ateneo di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.
Le sessioni dell’esame di Stato di cui al decreto in oggetto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato può chiedere a un ateneo sede del corso di laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale di sostenere l’esame di Stato in forma semplificata nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, che precederà la discussione della tesi di laurea, di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.